Grazie alla circolare n. 27 del 10 Novembre 2008 il ministero del lavoro, della salute e della sanità sociale ha fatto chiarezza a riguardo dell’Apprendistato Professionalizzante a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 23 del decreto legge 112/2008.
In particolare si fa riferimento ai seguenti fattori:
Durata del contratto;
Formazione professionale e responsabilità del datore di lavoro;
Retribuzione;
Cumulabilità delle prestazioni di apprendistato;
Trasformazione anticipata del rapporto lavorativo.
Per semplificare le procedure burocratiche tale decreto legge ha esplicitamente abrogato:
Comunicazione all’amministrazione dei dati del lavoratore apprendista entro 30 giorni dalla data dell’assunzione;
Visita sanitaria obbligatoria prima dell’assunzione dell’apprendista;
Informazioni sulla tipologia di mansione da assegnare all’apprendista;
Comunicazione ai centri di collocamento degli apprendisti che avevano conseguito la qualifica.
Il contratto di Apprendistato Professionalizzante, introdotto ufficialmente dal decreto legislativo 276/2003, prevede l’assunzione di tutti i giovani con età compresa tra i 18 ed i 22 anni. Questa tipologia di contratto permette di ottenere una qualifica e delle competenze di base tecnico-professionali direttamente sul posto di lavoro.