La sicurezza sul lavoro è importante, ecco perché lo scorso 7 luglio è stata introdotta una normativa relativa ai corsi di formazione obbligatori riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale normativa è entrata in vigore lo scorso 5 settembre, secondo l’accordo stilato nella conferenza Stato Regioni e va a sostituire la precedente normativa 26 gennaio 2006. Essa riguarda i nuovi corsi di formazione sulla sicurezza, laddove i tre moduli vengono mantenuti, a essere modificati parzialmente sono i contenuti.
Novità relative ai moduli A,B e C di un corso di sicurezza sul lavoro
Corso di formazione, modulo A: propedeutico per gli altri due modelli, può essere effettuato anche a distanza su piattaforme online e-learning.
Corso di formazione, modulo B: strettamente rivolto a chi abbia intenzione di diventare addetto o responsabile del servizio di protezione e prevenzione dai rischi. Le ore di corso previste sono 48 e non si prevedono differenziazioni in base ai settori produttivi e alla pericolosità delle aziende (eccetto per agricoltura e sanità residenziale 12 ore; per cave-costruzioni e chimico petrolchimico 16 ore). Inoltre è stata inserita una specifica sezione relativa ai fattori di rischio di stress legato al lavoro.
Corso sicurezza sul lavoro, modulo C: rivolto ai responsabili, prevede l’articolazione dei corsi in unità didattiche di durata prestabilita (lo stesso accade in A e B).
Nelle aziende considerate a basso rischio inoltre è possibile tenere corsi di formazione specifica in e-learning, non solo quella generale.
Fortunatamente con la nuova normativa è obbligatorio che i docenti dei corsi siano qualificati nella materia specifica, cosa che non era imposta dalla normativa precedente. Obbligatori anche i corsi di aggiornamento, anche se la mancata partecipazione agli stessi non va ad invalidare i crediti acquisiti con il corso base. Con la nuova normativa viene anche eliminatala disposizione che prevede un numero massimo di partecipanti a convegni valevoli come corsi di aggiornamento. Inoltre con la nuova legge, se si è in possesso di un titolo di studio che nel piano formativo prevede corsi specifici conformi in modalità e contenuti a quanto previsto dall’accordo, è possibile non frequentare i corsi sulla sicurezza.