Avviare un’agenzia funebre: la burocrazia

La burocrazia per una nuova attività produttiva varia in ogni Comune d’Italia. Per venirne a conoscenza occorre semplicemente visitare il sito Internet SUAP (lo sportello unico delle attività produttive) del proprio Comune che fornirà tutte le informazioni utili. Per operare telematicamente però bisogna essere in possesso dell’identità digitale SPID oppure della carta nazionale dei servizi.

In alternativa ci si può recare personalmente allo sportello unico per le attività produttive nel Comune interessato. Dopo la compilazione dei fogli con le informazioni relative all’impresa che si vuole avviare, se il Comune darà esito favorevole si può iniziare l’agenzia di pompe funebri a Roma o nel comune prescelto, la quale, in base alle normative attuali si occupa di: trasporto ed inumazione salme, vendita di articoli funerari e disbrigo delle pratiche amministrative solitamente affidate ai familiari.

Requisiti necessari

Le autorizzazioni del Comune sono vincolate dalle norme vigenti, come per esempio l’articolo numero 4 della disciplina delle attività funebri che tratta delle qualità dell’impresa funebre e soggetti correlati ad essa. Bisogna avere una sede adatta dove sia presente anche lo spazio per esporre gli articoli funerari, le autorizzazioni per esercitare in posto fisso ed almeno un’auto funebre con i requisiti idonei al trasporto delle salme.

Nel posto di lavoro deve essere presente un direttore tecnico che presenzi almeno 25 ore alla settimana, alcuni impiegati dedicati alla cura e alla movimentazione dei defunti, i cosiddetti necrofori. Tutto il personale deve possedere una formazione idonea perché è addetto al pubblico servizio.

Per avviare un’impresa funebre il numero minimo di persone e mezzi richiesto è: un direttore tecnico, un carro funebre e tre necrofori. 

Inizia l’attività

Una volta entrati in possesso dei requisiti per aprire l di pompe funebri si possono iniziare le pratiche tramite una segnalazione di inizio attività (la SCIA) regolata dall’articolo 19. legge 7 del 1990, num. 241. Essa serve ogni qualvolta ci sia l’intenzione di modificare, di trasferire, di chiudere o di iniziare un’attività ed ha effetti immediati, ovvero l’imprenditore teoricamente può iniziare a lavorare dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

L’ente competente ha 60 giorni per verificare tutte le informazioni fornite e adottare eventuali provvedimenti in caso di inidoneità. La SCIA va inviata al Comune che entro 30 giorni deve inoltrarla alla ASL territoriale la quale, infine, deve effettuare le verifiche opportune per concedere l’autorizzazione.

Nei 30 giorni successivi, la ASL rilascerà il nulla osta per avviare l’agenzia funebre. I successivi controlli saranno effettuati a distanza di due anni per la conferma dei requisiti. 

Le imprese che vogliono collaborare con altre agenzie, devono comunicarlo nell’oggetto sociale personale. In questa circostanza è necessario possedere i requisiti disciplinati dalle norme ISO e UNI.