Il Contratto a progetto, al contrario delle vecchie Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co.), garantisce delle maggiori tutele ai lavoratori assunti, che per la maggiorparte sono persone al loro primo incarico.
Questa tipologia di contratto prevede una prestazione lavorativa in favore di un committente, svolta in forma autonoma ed in modo continuativo, non rappresentando effettivamente un dipendente dell’Azienda.
A differenza delle vecchie Co.Co.Co., il contratto a progetto si distingue per le seguenti caratteristiche:
- Deve riguardare uno o più progetti o programmi di lavoro specifici;
- Deve essere gestito in piena autonomia dal collaboratore, pur rispettando il committente per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro ed il risultato finale.
Per essere a norma di legge, un contratto a progetto deve seguire obbligatoriamente i seguenti requisiti:
- Deve essere redatto in forma scritta;
- Deve avere una durata specifica o comunque determinabile;
- Devono essere determinati la retribuzione, i tempi e le modalità di pagamento ed eventuali rimborsi;
- Devono essere determinate le modalità di organizzazione tra lavoratore e committente.
Il Contratto a progetto è stipulabile dalle seguenti categorie lavorative:
- Agenti e Rappresentanti di commercio;
- Pensionati che hanno superato i 65 anni;
- Organi di amministrazione e controllo di società;
- Appartenenti a Collegi e Commissioni;
- Atleti che svolgono prestazioni sportive autonome;
- Liberi professionisti iscritti agli albi professionali (medici, avvocati, giornalisti, commercialisti, ecc..)