LAVORO OCCASIONALE
Le Prestazioni occasionali si riferiscono ad attività lavorative di natura autonoma realizzate senza nessun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e con il carattere dell’occasionalità. In questi casi, per un lavoro occasionale,non è prevista l’iscrizione ad uno degli albi professionali e l’apertura di una partita IVA.
Al fine di evitare abusi di vario tipo, la Legge Biagi ha stabilito diversi limiti per quanto riguarda il contratto di lavoro:
- Non è possibile collaborare per più di 30 giorni all’anno;
- Non è possibile percepire compensi sopra ai 5.000 euro;
- In caso il reddito annuo sia superiore a questa cifra, sarà necessaria l’iscrizione nella gestione separata INPS dei collaboratori.
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Il Lavoro occasionale accessorio fa riferimento a delle prestazioni occasionali da parte di persone che non sono neancora entrate nel mercato del lavoro o che sono in procinto di uscirne. Questa forma di contratto è stata creata per promuovere l’inserimento delle fasce deboli nel mondo del lavoro.
Tra le attività che sono regolate da questo tipo di contratto troviamo:
- Lavori domestici a carattere straordinario (assistenza a bambini, anziani e portatori di handicap);
- Insegnamento privato;
- Collaborazione a manifestazioni culturali, sportive o sociali;
- Collaborazione con le associazioni di volontariato.
Anche per quanto riguarda il lavoro occasionale a progetto sono stati imposti alcuni limiti:
- Non è possibile svolgere questo tipo di attività per più di 30 giorni all’anno;
- Non è possibile percepire compensi superiori ai 3.000 euro.